La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha già predisposto il modello per la richiesta d’esenzione dalla Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla Legge di Stabilità (Legge 228/2012, articolo 1 commi da 491 a 500). È possibile, quindi, evitare la Tobin Tax in caso di attività di market making o per emittenti che capitalizzano meno di 500 milioni di euro.
Più esattamente, in base al decreto del MEF 21 del febbraio 2013 (art. 16, comma 3, lettera a), possono fruire dell’esenzione dalla Tobin Tax le emittenti che capitalizzano meno di 500 milioni di euro o per operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi e attività di market making, richiedendo a priori l’autorizzazione all’esenzione dalla Tobin Tax, come da regolamento UE n. 236/2012.
Solo in presenza di precise condizioni, è possibile inviare semplicemente la richiesta di esenzione dalla Tobin Tax alla Consob che, con la Delibera n. 18494, ha predisposto il modulo di istanza e le modalità di invio tramite PEC all’attenzione della Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading o a mezzo raccomandata, ma anticipando il contenuto con posta elettronica.
La Consob nella delibera n. 18494 al punto 4 precisa che non possono presentare l’istanza di cui al comma 1 della presente Delibera i soggetti che svolgono l’attività di market making, come definita dal Regolamento n. 236/2012, su un mercato o un sistema multilaterale di negoziazione dell’Unione Europea. Tali soggetti, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lett. a, prima parte, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, sono ammessi a fruire dell’esenzione per l’attività di market making dall’autorità competente, come definita dall’art. 17, paragrafi 5 e 8, del Regolamento n. 236/2012.
Per i Paesi ai quali non si applica direttamente il Regolamento 236/2012, le richieste di esenzione dalla Tobin Tax andranno invece inviate alla Consob. Per maggiori informazioni consulta la Delibera Consob
NOTA
Si ricorda che le regole per la Tobin Tax sono andate in vigore dal 1° marzo con il decreto attuativo del Ministero dell’Economia su azioni e strumenti partecipativi e da luglio 2013 andranno in vigore sui derivati, esenti bond e titoli di stato. Il decreto attuativo chiarisce in quali casi non si paga la tassa sulle transazioni finanziarie, ovvero su obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni d’investimento, Sicav, azioni di società che capitalizzano meno di 500 milioni di euro.
APPROFONDIMENTI
*Tobin Tax dal primo marzo 2013: modalità di pagamento ed esenzioni
*Come lavorare in Consob