Di solito un lavoratore nel corso della sua vita ha svolto diverse attività con versamenti previdenziali a diverse casse previdenziali. Per evitare di perdere anni coperti da assicurazione è possibile ricorrere alla totalizzazione, ossia sommare i diversi periodi assicurativi, che non devono essere coincidenti, realizzati con diverse gestioni allo scopo di ottenere un’unica pensione.
La totalizzazione è, per così dire, uno strumento alternativo alla ricongiunzione e destinatari questo particolare provvedimento sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, gli iscritti alla gestione separata e al fondo di previdenza del clero.
È la legge del 23 dicembre del 2000 (meglio conosciuta come finanziaria 2001) a dettare i criteri così come stabiliti dalla sentenza n. 61 della Corte Costituzionale del 1999.
Grazie alla sentenza si era stabilito l’incostituzionalità della legge sulla ricongiunzione per i liberi professionisti (legge n. 45/90) nella sezione in cui non si prevedeva una alternativa alla ricongiunzione onerosa.
Il decreto 57/2003 stabilisce che sono utilizzabili mediante totalizzazione tutti i periodi di contribuzione accumulati presso un’assicurazione obbligatoria (INPS) e forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa e presso enti di previdenza “privatizzati”.
Il periodo di totalizzazione non deve essere inferiore a tre anni per ogni gestione e deve interessare tutti e per intero i periodi non coincidenti.
Grazie alla totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.
Per la pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contributi ottenuti con la somma dei periodi contributivi e un’età non inferiore a 65 anni.
Al contrario, con la pensione di anzianità occorre un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni a prescindere dall’età anagrafica e nel computo non vanno considerati i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.
Per la pensione di inabilità deve sussistere lo stato di inabilità secondo i criteri definiti dalla gestione pensionistica alla quale il lavoratore risulta iscritto al momento dello stato di inabilità, stesso discorso per la pensione indiretta ai superstiti.
La gestione dell’assegno è a carico diretto dell’Inps ma con l’onere a carico di ciascuna cassa in base alle quote spettanti.