Il trasferimento d’azienda, secondo il nostro ordinamento, è qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda.
È possibile senza dubbio affermare che la legge di riferimento che regola il trasferimento di azienda è il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n. 18 che intende attuare la direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
La legislazione italiana impone, secondo il nostro codice civile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, ovvero, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
I contratti di lavoro non subiscono modifiche, almeno fino alla loro naturale scedenza.
In effetti, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario.
In questo caso, l’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
I trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, fermo restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti.
La legislazione consente al lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.