In un periodo di crisi a volte si ricorre al trasferimento d’azienda, ovvero del trasferimento dell’azienda da un imprenditore ad un altro secondo quanto stabilisce il codice civile, art. 2556 e successivi.
La disciplina però non è solo regolamentata dalla disciplina civilistica, ma è supportata da un’apposita normativa lavoristica che ha l’obiettivo di tutelare la posizione dei prestatori occupati nell’azienda ceduta, art. 2112 codice civile e Legge 428/1990.
Sicuramente ai dipendenti interessa la loro posizione, in termini normativi ed economici. Pensiamo a questo riguardo le ferie maturate e gli scatti di anzianità.
Il trasferimento d’azienda si attiva ricorrendo ad una specifica procedura preventiva così come stabilisce l’art. 47 della L. 428/1990 coordinato con le modifiche del D.Lgs. n.18/2001.
La procedura stessa si ritiene obbligatoria se il trasferimento interessa un’azienda, o parte di essa, in cui sono occupati più di 15 dipendenti.
In buona sostanza, la procedura prevede che il cedente e il cessionario devono dare comunicazione scritta del trasferimento almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante alle R.S.U. delle unità produttive interessate.
Non solo, deve essere data un’apposita comunicazione anche ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.
La comunicazione deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi essenziali. Ad esempio, deve essere indicato la data e i relativi motivi, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori occupati e le misure a cui devono sottostare i dipendenti.
In seguito occorre avviare un momento di confronto tra le rappresentanze sindacali, di categoria e aziendali, con il cedente e il cessionario. La richiesta deve essere fatta entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione e l’incontro deve essere fissato entro i successivi sette.
Resta inteso che questa è solo una consultazione e si considera esaurita solo se non si riesce ad arrivare ad un accorso entro i dieci giorni dal suo inizio.
Questa è in sostanza l’iter da seguire.
Detto questo in base all’art. 2112 del codice civile (così come modificato dal D.Lgs. 276/2003), il lavoratore conserva gli scatti, le ferie maturate e il conseguente trattamento economico. Infatti, il trattamento economico deve essere quello previsto dai contratti di lavoro collettivi, dal nazionale a quello aziendale, vigente dalla data del trasferimento fino alla loro scadenza o alla loro sostituzione con altri contratti collettivi dello stesso livello applicabili all’impresa del cessionario.
La salvaguardia della posizione lavorativa si rivolge anche alle retribuzioni non ancora corrisposte. La norma introduce una responsabilità solidale del cedente e del cessionario, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
La disciplina legislativa afferma il principio della stabilità e della continuazione del rapporto di lavoro.