Importante sentenza della Corte di Cassazione dove si ribadisce che occorre sempre giustificare il trasferimento del familiare disabile.
Infatti, con la sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che è da considerarsi illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l’azienda non abbia prodotto alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.
La Suprema Corte specifica che il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità – nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile – giustificata dalla cura e dall’assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare – specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.
Infatti, la Sentenza della Corte di Cassazione ribalta la convinzione dei giudici che avevano rigettato la richiesta del lavoratore che era stato giudicato dalla competente Commissione non in condizione di gravità e che tanto escludeva il diritto del dipendente di opporsi al trasferimento alla stregua dell’articolo 33, comma 5, della legge 104/92.
â–º In arrivo il referente unico per la persona disabile
Per inciso, la Corte territoriale puntualizzava che il primo giudice aveva fondato il rigetto della domanda sulla diagnosi di persona handicappata non in situazione di gravità formulata dalla competente Commissione per l’accertamento dell’handicap, in esito alla visita alla quale era stato sottoposto il parente del dipendente.
â–º Permessi retribuiti e la legge 104/92
Non solo, la Corte territoriale faceva anche presente che il dipendente proponeva il ricorso asserendo che l’articolo 33, comma 5 della legge n. 104, si faceva riferimento a persone con handicap senza aggiungere la qualificazione dell’accertata gravità e che la limitazione della tutela sulla quale il primo giudice aveva fondato la sua statuizione comportava violazione di principi costituzionali.
Ciao sono Giuseppe e sono un autista sculoa bus , dopo trenta due Anni di servizio sono stato sottoposta ad una visita Medicina del lavoro e sono stato fatto INIDONEO permenentemente alla Guida dello Scuola bus, vorrei sapere se mi spetta l’abbuono di due anni perche’ ho dei Genitori invalidi al 100% con accompognamento e con Legge 104/92 difficolta’ grave Gerazie anticipato per la risposta !!!!!!!
@Giuseppe:
Ciao sono Giuseppe e sono un autista sculola bus , dopo trentadue due Anni di servizio sono stato sottoposta ad una visita Medicina del lavoro e sono stato fatto INIDONEO permenentemente alla Guida dello Scuola bus, vorrei sapere se mi spetta l’abbuono di due anni perche’ ho dei Genitori invalidi al 100% con accompognamento e con Legge 104/92 difficolta’ grave Gerazie anticipato per la risposta !!!!!!