Il nostro maggiore istituto previdenziale ha fornito ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia così come posti in evidenza nella circolare n. 23 del 16 febbraio 2012. Infatti, la circolare descrive in modo particolareggiato gli ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia da parte dei soggetti autorizzati, dagli intermediari delle aziende private, delle aziende del settore agricolo e delle amministrazioni pubbliche, ai quali è stata estesa la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC e il sistema di accesso con PIN, ai lavoratori, i quali possono richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da loro indicato.
Per il cittadino è stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS. Il servizio deve essere attivato per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia o inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009.
La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta Certificata di una struttura territoriale Inps indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico.
Non solo, l’Inps ha deciso di estendere il servizio anche agli intermediari e per i datori di lavoro del settore agricolo. In questo caso i datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (si veda a proposito la circolare n. 110/2009) vengono resi disponibili i servizi di cui al punto precedente per consultare gli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. OTI).
I servizi messi a disposizione (PEC e accesso al portale con PIN) devono essere richiesti secondo le modalità già descritte nelle circolari n. 60 e n. 119 del 2010. Si precisa che nella domanda deve essere indicato il codice fiscale o la partita iva dell’azienda per la quale viene effettuato il versamento contributivo trimestrale (DMAG).
I datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’Inps possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.