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Il nuovo trattamento di “buonuscita” per i pubblici dipendenti

Altre novità in arrivo per il pubblico impiego. La manovra finanziaria del 2010, Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, ha introdotto, grazie all’articolo 12, un nuovo calcolo per il trattamento dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, a seconda di come lo si voglia chiamare. Infatti, la manovra stabilisce che, partire dal 1° gennaio 2011, il trattamento di fine servizio verrà calcolato secondo le regole stabilite dall’articolo 2120 codice civile.

In sostanza, il trattamento, secondo quanto stabilisce il codice civile, si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, e comunque non superiore, all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Il trattamento, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

L’aliquota applicabile è pari perciò al 6,91%.

Sembra che la nuova regola si applicherà a partire dal 1° gennaio 2011: ciò, del resto, è coerente con quanto, a suo tempo, fu stabilito dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 297/1992, quando si trattò di cambiare regime nel settore privato.

Non solo, nella base di calcolo vanno inserite tutte le retribuzioni non occasionali, sebbene soggette a variazioni economiche: quindi, retribuzione, ma anche salario accessorio, legato alla produttività ed alla qualità del lavoro, mentre, di regola, non va compreso l’importo erogato per prestazioni di lavoro straordinario.

Per il calcolo dell’indennità dovrebbe valere il principio di cassa relativamente alle somme incassate.

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