La scelta di assegnazione del trattamento fine rapporto in caso di contratti inferiori a 6 mesi merita un discorso a sé. Infatti, il lavoratore può scegliere fra le opzioni possibili quella più adatta al suo caso, ma deve soprattutto valutare tempi ed effetti della sua scelta: in caso di contratto inferiore a 6 mesi o a 3 mesi, ad esempio, o di riassunzione presso un nuovo datore.
Di seguito, chiarimenti su un principio che vale per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con scadenza inferiore a 6 mesi o anche di durata superiore, se si interrompono prima del semestre in caso di licenziamento o dimissioni. Iniziamo dai lavoratori con contratti inferiori a 6 mesi.
Il lavoratore, prima di scegliere l’assegnazione Tfr, deve anche valutare il tempo necessario per la scelta di assegnazione del trattamento fine rapporto (Tfr), accertarsi se il termine coincida con la data di cessazione del contratto e cosa succede se viene rioccupato dalla stessa azienda o da altra società.
Ad esempio, i Tfr maturati dai lavoratori a tempo determinato non potranno finire nel Fondo gestito dall’Inps, in quanto i contratti di lavoro inferiori a tre mesi non sono inclusi nel sistema del cosiddetto “Fondo Tesoreria”. Invece, è possibile l’assegnazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, in quanto non ne è escluso nessun rapporto di lavoro tranne quello domestico.
Pertanto, il lavoratore con contratto di durata inferiore a tre mesi può scegliere fra le opzioni possibili, ma se non comunica in tempo la sua scelta di assegnazione del trattamento fine rapporto , il suo Tfr non verrà assegnato tacitamente alla previdenza complementare, ma gli verrà liquidato con le ultime retribuzioni che gli spettano, in quanto il suo rapporto s’interrompe prima del semestre.
Se invece questo lavoratore, durante il rapporto semestrale, sceglie l’assegnazione Tfr alla previdenza complementare, può fruire di questa scelta anche in futuro a meno che riscatti la sua posizione individuale.
DA RICORDARE
Il lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, deve effettuare una scelta di assegnazione Tfr, ovvero deve scegliere se destinare il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza integrativa oppure lasciare il Tfr presso il datore di lavoro. Deve poi comunicare la sua scelta, altrimenti scatta il silenzio assenso e il Tfr viene versato a un Fondo pensione previsto dal contratto collettivo o a FondInps.
Si ricorda ancora che la previdenza integrativa serve al lavoratore per integrare la pensione corrisposta dall’Inps o altri enti di previdenza obbligatoria. Con l’introduzione della pensione di vecchiaia o anticipata e l’aumento dell’età anagrafica, infatti, l’importo della pensione futura sarà piuttosto basso: di qui la necessità di ricorrere a forme di previdenza complementare ed integrativa della previdenza obbligatoria Inps.
APPROFONDIMENTI
*Tfr: previdenza integrativa, Fondo contratto collettivo o FondInps. Opzioni da valutare
*Il cambio del Fondo in caso di previdenza integrativac
*La decorrenza per la previdenza complementare
*Scelta destinazione TFR