La recente riforma del lavoro voluta dal Ministro Elsa Fornero introduce delle novità rilevanti e sostanziali tali da richiedere una nuova posizione da parte della giurisprudenza.
A questo riguardo, il Tribunale di Bari esprime i suoi primi giudizi sull’applicazione della Riforma del lavoro in materia di licenziamenti attraverso l’ordinanza dello scorso 17 ottobre 2012.
L’ordinanza conferma la delicatezza della materia in questione cercando, nel contempo, di delineare un quadro completo che cerchi di conciliare le diverse esigenze in gioco; infatti
Il legislatore (Legge n. 92/2012, art. 1, commi 47 e 48) nel tentativo di dare certezza alle situazioni giuridiche successive al licenziamento in tempi molto celeri, ha sottoposto ad un procedimento sommario tutti i licenziamenti nei quali si faccia applicazione dell’art. 18, perseguendo l’obiettivo di tutelare non solo l’interesse del lavoratore ad ottenere rapida tutela dal licenziamento illegittimo, quanto anche quello datoriale a non subire le onerose conseguenze di una declaratoria di illegittimità a distanza di un rilevante lasso di tempo dalla declaratoria stessa. La scelta legislativa per raggiungere tale obiettivo è stata quella di introdurre un procedimento sommario, necessario, di carattere non cautelare, a sottolineare che l’urgenza della trattazione dipende dalla natura della controversia. Ad avviso di chi scrive, la conseguenza di tanto non può che essere una più rigorosa attenzione da parte del giudice all’interpretazione del requisito del periculum in mora, con una naturale contrazione e restrizione delle ipotesi meritevoli di tutela cautelare.
Non solo, secondo il Tribunale della città pugliese, occorre cercare di diminuire i tempi di giudizio al fine di offrire una maggiore tutela senza ritardi dovuti alle procedure esistenti
Essendo davvero difficile immaginare una procedura più rapida di questa delineata dalla l. 92/2012 (si ricorda che i tempi della fase sommaria sono strettissimi, essendo previsti 40 giorni per l’udienza, oltre al tempo necessario per l’istruttoria “indispensabile”) e tenuto conto dei tempi che sono propri (quantomeno nella sezione di questo Tribunale) dei giudizi cautelari, lo spazio operativo di questi ultimi deve necessariamente riguardare quelle ipotesi in cui il c.d. pregiudizio irreparabile sia così imminente da non poter essere evitato con un provvedimento rapido quale emesso (in due/tre mesi) a seguito del procedimento specifico di cui alla legge Fornero