Interessante decisione del Tribunale di Firenze in materia di lavoro; in effetti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, con un verbale di riunione del 17 ottobre 2012, ha deciso le opzioni interpretative, in ordine al c.d. Rito Fornero, cui si atterranno tutti i giudici del lavoro del tribunale stesso.
Con questa iniziativa si cerca così di chiarire alcuni aspetti introdotti dalla Riforma del Lavoro e di semplificare il procedimento da seguire.
In materia di facoltatività di rito, i magistrati hanno ammesso la facoltà della parte di intraprendere un giudizio di impugnativa di licenziamento rientrante nell’articolo 18 della Legge n. 300 del 1970, o Statuto dei lavoratori, con un rito previsto dalla riforma Fornero.
Per il Tribunale di Firenze, è, infatti, la parte attrice che deve valutare se nel caso concreto sia più utile procedere con tale nuovo rito o se sia più confacente agli interessi del cliente un ricorso ex articolo 414 del codice di procedura civile.
Per il Tribunale questa linea è largamente ammessa per due ordini di ragioni; infatti, da una parte la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia dell’articolo 28 della legge n. 300/70, ha già ritenuto ammissibile un’azione proposta ex articolo 414 c.p.c. e anche per la ragione che, non essendo possibile presentare con il rito speciale domande diverse da quelle previste al comma 47 dell’articolo 1 della legge n. 92/2012, sarebbe, sempre per il Tribunale di Firenze, illogico obbligare la parte a proporre più cause.
Non solo, il datore di lavoro, dopo che il lavoratore ha impugnato stragiudizialmente il licenziamento, ha facoltà di proporre azione di accertamento negativo dell’illegittimità del licenziamento con il rito Fornero, se il lavoratore non ha ancora proposto azione giudiziaria.
Il Tribunale di Firenze ha anche deciso che sono compatibili con il rito tutti i mezzi istruttori previsti dal codice, compresa la CTU.
Il Tribunale del capoluogo toscano ha anche deciso che l’azione intrapresa con il rito Forneo impedisce la decadenza di cui all’articolo 32 del Collegato lavoro, anche se il giudice dichiara l’inammissibilità del ricorso.