Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 29 gennaio 2013, si è pronunciato su una questione scaturente dal rito speciale per i licenziamenti previsto dall’articolo 1, comma 48, della legge n. 92/2012 o conosciuta come Legge di Riforma del mercato del lavoro: un provvedimento legislativo che ha cambiato il sistema delle tutele per i lavoratori dipendenti.
In particolare, l’articolo in questione prevede che
La domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi.
A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza,
nonché è un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.
Ora, in presenza di ricorso con la presentazione di un’istanza ex art. 18 e di una domanda diversa non fondata sugli stessi fatti costitutivi –ovvero demansionamento e richiesta di straordinari – il Tribunale di Genova, non accedendo alla tesi della inammissibilità (od improponibilità) delle domande – si veda Tribunale di Firenze, Monza e Tribunale di Milano – ha sostenuto quella della separazione dei procedimenti con trattazione, attraverso il rito ordinario, delle domande diverse dalla richiesta ex art. 18, assegnando alle parti un termine per la regolarizzazione degli atti, secondo il principio generale di conservazione degli atti giuridici.