Home » No alle tutele dell’articolo 7 dello Statuto per i pubblici dipendenti

No alle tutele dell’articolo 7 dello Statuto per i pubblici dipendenti

La circolare n. 28 del 2 agosto 2010 ha chiarito che la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 7, della Legge n. 300/70, non si applica ai dipendenti pubblici.

Ovvero, secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero del Lavoro, rimane del tutto inapplicato per i lavoratori dell’amministrazione pubblica il collegio arbitrale previsto dall’articolo 7 dello statuto.

In particolare, i comma in questione prevedono che salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.

Di conseguenza, la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari non si applica ai dipendenti pubblici.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto il suo parere attraverso la nota DFP 0034438 P-1.2.3.3 del 22 luglio 2010.

Il Dipartimento in questione si riferisce al decreto n. 150 del 2009, approvato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 15 del 2009, che ha ridisegnato il sistema disciplinare vigente nella pubblica amministrazione.

Ovvero, l’articolo 68 del decreto n. 150 ha sostituito l’articolo 55 del decreto n. 165 del 2001 e l’articolo 69 ha introdotto i nuovi articoli da 55 bis a 55 sexies, mentre l’articolo 72 ha abrogato l’articolo 56.

Il provvedimento legislativo ha modificato anche le procedure di conciliazione precontenziose e delle impugnazioni delle sanzioni.

Così, l’articolo 55 stabilisce che la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e l’articolo 56 abrogato prevedeva esplicitamente un collegio di conciliazione qualora nel contratto di lavoro applicabile non vi erano delle apposite procedure di conciliazione e di arbitrato.

Visto che i precedenti riferimenti normativi sono stati volutamente abrogati e in mancanza di una chiara indicazione di legge non è possibile fare riferimento alla procedura prevista dall’articolo 7 per i pubblici dipententi.

Lascia un commento