Il periodo di congedo parentale può essere fruito per un periodo continuativo o per un periodo frazionato, si parla quindi di congedo continuativo o congedo frazionato.
Con due distinguo, naturalmente: per il congedo continuativo spettano tre o quattro mesi di congedo, per il congedo frazionato il periodo va dai sei ai sette mesi per ogni genitore, per un totale però di 10 mesi (Decreto Legislativo n. 151 del 2001, ovvero il Testo Unico delle normative per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità).
Con il congedo frazionato, tra un periodo e l’altro di astensione facoltativa, anche di un solo genitore per volta, ci dev’essere una ripresa effettiva del lavoro. E inoltre vanno computate in conto del congedo parentale per maternità e paternità le giornate di ferie e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, le giornate festive, i sabati tra il periodo di congedo parentale e la ripresa del lavoro.
Precisiamo che, con il congedo frazionato, è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra. Cioè se le frazioni sono continuative ovvero se si succedono in modo continuativo oppure sono intervallate soltanto da ferie e giorni festivi, questi giorni sono conteggiati come giorni di congedo parentale e quindi vengono computati nei mesi residui che spettano entro gli 8 anni del bambino.
L’Inps ha però stabilito delle norme precise: se s’interrompe il congedo frazionato con giorni di ferie o di malattia, il sabato e la domenica che vanno dalla fine del congedo parentale (venerdì) e il giorno di inizio delle ferie o della malattia (lunedì), anche se non lavorativi, vanno computate come giorni di congedo parentale, quindi si perdono due giorni di congedo. Ripetiamo che questo succede quando si richiede il congedo per astensione facoltativa per la settimana corta e il lunedì seguente non si riprende il lavoro per le ferie richieste o per la sospensione del rapporto di lavoro per malattia, ad esempio, riprendendo dopo l’attività lavorativa.
NOTA
Il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo parentale anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre, che, come sappiamo, generalmente va dai 2 mesi prima del parto ai tre mesi dopo il parto. Il congedo parentale del padre decorre dal giorno successivo al parto, anche se la madre non lavora.
Madre e padre possono hanno diritto al congedo parentale anche contemporaneamente. In questo caso, il periodo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (tre mesi per la madre e sette mesi per il padre). Esattamente come, ad esempio, quando la madre autonoma e il padre è lavoratore dipendente: la lavoratrice autonoma può fruire di un congedo parentale per lavoratori autonomi di 3 mesi nel primo anno del bambino.