Uno degli obiettivi del trattato di Roma, in modo particolare l’articolo 51, mira alla salvaguardia sociale di ogni lavoratore dell’Unione Europea che presta la propria attività in un Paese terzo.
Nell’Unione Europea si è sempre più affermato il principio della tutela sociale al fine di favorire la libera circolazione di lavoratori attraverso le disposizioni contenute nel regolamento n. 1408/71 e successivamente modificato dal regolamento n. 574/72.
In sostanza, si è affermato un sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza nazionali che prevedono per i lavoratori migranti il cumulo, la cosiddetta totalizzazione, di tutti i periodi di previdenza sociale sia per la maturazione e la conservazione delle prestazioni sia per il calcolo delle eventuali quote retributive spettanti.
Le disposizioni in sede europea si spingono fino al pagamento delle prestazioni alle persone che risultano essere residente in uno dei paesi dell’Unione.
I regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale definiscono le normative che devono essere applicate e le regole da utilizzare per il calcolo e il versamento dei contributi previdenziali.
Non solo, le disposizioni stabiliscono anche le regole che da seguire quando risultano versati contributi provenienti da diversi Paesi di diversi enti previdenziali.
Possiamo ricordare che è sempre possibile totalizzare i periodi assicurativi corrisposti da ciascun ente previdenziale per permettere di ricavare le migliori prestazioni e raggiungere i requisiti che ogni legge nazionale prevede.
Il lavoratore può inoltre chiedere la corresponsione del trattamento previdenziale, per esempio, ad uno specifico ente previdenziale dove risulta iscritto al momento della presentazione della domanda.
Le materie che l’Unione Europea intende tutelare sono molteplici; infatti, secondo i disposti dell’art. 4 del regolamento n. 1408/71, le norme si applicano alle prestazioni di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie professionali, diritti dei superstiti o disoccupazione.
La regola è semplice. In linea di principio la persona che svolge un’attività subordinata in uno dei qualsiasi stati dell’Unione è soggetto alla legislazione di carattere previdenziale dello stato ospitante anche se il datore di lavoro da cui dipende ha la sede in un altro stato comunitario.
La disposizione non si applica in caso di distacco.