Il Libro Verde sulle pensioni è proposto dalla Commissione Europea e si basa su un principio essenziale:garantire a tutti i cittadini, oggi e in futuro, un reddito da pensione adeguato e sostenibile.
La Commissione europea, per il futuro, ipotizza due strade al fine di garantire la sostenibilità finanziaria e l’adeguatezza delle pensioni, ovvero l’aumento dell’età pensionabile e un maggiore spazio alla previdenza complementare.
L’organismo europeo suggerisce di adottare il criterio dell’aumento dell’età pensionabile legata all’aspettativa di vita.
Il nostro Paese, a differenza degli altri, è stato molto solerte a recepire queste indicazioni.
Non solo, l’Italia ha voluto farsi notare inserendo anche meccanismi innovativi. L’esempio più evidente è l’introduzione, per le pensioni di anzianità e di vecchiaia, delle cosiddette finestre a scorrimento per cui si accede al pensionamento l’anno successivo alla maturazione del requisito.
Queste nuove finestre si applicheranno anche ai lavoratori e lavoratrici con 40 anni di contribuzione che dovranno lavorare un anno in più, verseranno la contribuzione, ma non avranno alcun beneficio ai fini pensionistici.
Il legislatore italiano ha poi previsto l’aumento dell’età pensionabile a 65 anni per le donne del pubblico impiego, alle quali si applicano anche le finestre a scorrimento.
È da notare che non vi è un legame automatico tra aumento dell’età pensionabile e beneficio previdenziale.
Così, a decorrere dal 1° gennaio 2015 viene previsto un aumento dell’età pensionabile di tre mesi che si applica ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, al diritto alla pensione di anzianità, alle donne dipendenti pubbliche alle quali è già stato previsto l’aumento dell’età pensionabile a 65 anni, ai fini del diritto all’assegno sociale.
Un ulteriore aumento dell’età pensionabile viene previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e poi successivamente ogni tre anni.
Belle parole ma accompagnate da pochi fatti. Perché accanto all’aumento dell’età pensionabile legate all’aspettativa di vita non è stato previste contestualmente modifiche ai coefficienti di trasformazione: ricordiamo che i coefficienti, poi, oggi si fermano a 65 anni.
Ma il legislatore italiano ha voluto stupire l’Europa, ovvero ha previsto la rideterminazione dei coefficienti che scatteranno solo se l’incremento, determinato a seguito dell’adeguamento triennale del requisito anagrafico di 65 anni previsto per la pensione di vecchiaia, sia tale da superare di una o due unità il predetto valore di 65.