Inpdap, attraverso la sua nota operativa n. 44 dello scorso 28 dicembre 2011 relativa alle lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari disposti sulla rata con scadenza nel mese di gennaio 2012, vengono fornite informazioni sulle variazioni apportate sulle pensioni in base alla recente manovra finanziaria del governo Monti.
Infatti, l’Istituto di riferimento del settore pubblico ha posto in evidenza che la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è applicata in misura pari al 1,6% dal 1° gennaio 2011.
Il valore della variazione percentuale messa in evidenza dall’Inpdap risulta superiore rispetto a quello determinato in via provvisoria per il medesimo anno (1,4% – articolo 2 del decreto ministeriale del 19 novembre 2010); pertanto, l’applicazione della percentuale definitiva di perequazione automatica per l’anno 2011 comporta un conguaglio a favore dei relativi trattamenti pensionistici.
Non solo, la percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l’anno 2012 in misura pari al 2,6% dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
L’Inpdap fa presente che nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, vale a dire comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
L’Istituto ricorda che per gli anni 2012 e 2013, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2012 pari a 1.405,05 euro) e per le pensioni di importo superiore a tre volte il suddetto minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (pari a 1.441,58 euro).
Le pensioni superiori a tale ultimo importo non saranno rivalutate (articolo 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).