L’INPS, con riferimento alla circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, comunica le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013 per quanto attiene alla Gestione separata.
È da diverso tempo che gli iscritti alla gestione separata INPS, si vedano anche le modifiche introdotte dalla legge n. 92/1992 e legge 7 agosto 2012 n.134 convertito dal DL n.83/2012, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Non solo, per gli iscritti che non sono ad oggi pensionati e non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria è stato deciso, articolo 50 della legge n. 449/97, di introdurre una nuova aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Per il corrente anno 2013, gli iscritti alla gestione separata INPS si vedranno applicate le seguenti aliquote:
- non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, aliquota pari a 27,72%
- titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, aliquota pari al 20%
Si ricorda che nulla cambia a proposito della ripartizione contributiva tra collaboratore e committente, con l’unica deviazione se siamo in presenza di un rapporto di lavoro di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
In merito al versamento del contributo, si ricorda che lo stesso deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, ricorrendo al modello F24.
Non solo, i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.