Lo scorso 20 dicembre è stato firmato – tra ASSOAMBIENTE e FISE, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL – nell’ambito del rinnovo del CCNL 5/4/2008, il verbale di accordo che modifica la disciplina relativa all’elemento di garanzia retributiva e alla malattia breve.
Il nuovo accordo intende, a decorrere dalla data di stipula, modificare gli articoli 2 e 45 del contratto collettivo nazionale del settore, ovvero interviene sulla contrattazione di primo e secondo livello e il trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro.
Sul versante del trattamento di malattia, il nuovo accordo prevede che a decorrere dal primo gennaio 2013, in ogni anno solare, al superamento di 12 giorni calendariali di assenza per malattia, computati anche cumulativamente, o di 4 eventi comunque di durata non superiore a 12 giorni calendariali, in caso di ulteriori assenze per malattia di durata da 1 a 5 giorni il nuovo contratto prevede interventi correttivi in termini economici.
Infatti, per i primi due eventi di assenza successivi ai 12 giorni o ai quattro eventi, per ogni evento si opererà annualmente una trattenuta di 15 euro dall’Elemento di garanzia retributiva.
In caso di superamento del terzo evento di assenza successivo ai predetti 12 giorni o ai 4 eventi in poi, per ogni evento si opererà annualmente una trattenuta di 35 euro dall’Indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lett. g, fino alla misura massima dell’importo annuo di tale Indennità.
Al contrario, nella contrattazione di primo e secondo livello si è concordato di intervenire sull’Elemento Economico di Garanzia (E.G.R.), a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello.
In questo caso è riconosciuto l’importo annuo pro-capite di 150 euro a titolo di Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente che abbiano dato luogo a corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda.