È partita lo scorso 15 maggio 2012 la nuova campagna Red Est 2012, per la dichiarazione dei redditi dei nostri connazionali all’estero e, dai dati Inps, saranno coinvolti circa 202.000 soggetti.
Il nostro Ente previdenziale ricorda che, in merito alla compilazione dei moduli, sono state introdotte alcune novità; in effetti, non possono essere modificati i dati anagrafici ed è stata introdotta l’opzione di rinuncia alla dichiarazione, da parte dell’eventuale coniuge. Se questa viene effettuata, saranno sospese tutte le prestazioni erogate in ragione del reddito del proprio marito o della propria moglie.
Ricordiamo che per consegnare all’Inps la dichiarazione reddituale c’è tempo fino al 30 giugno 2012. Le modalità di accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero hanno la loro fonte normativa nell’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il Decreto ministeriale del 12-5-2003 di attuazione del citato articolo 49 precisa in quali casi l’accertamento reddituale debba effettuarsi con l’acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l’autocertificazione.
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Il modello RED/EST 2012 contiene le istruzioni essenziali alle quali il pensionato si deve attenere sia nella produzione della certificazione che nella compilazione. I modelli sono disponibili sul sito Internet dell’Istituto anche nella versione in inglese, francese e bilingue italo-tedesca, sotto la voce Moduli-Convenzioni Internazionali, nonché all’interno del portale Intranet dell’ Istituto nella modulistica on line dell’area Assicurato Pensionato-Convenzioni Internazionali.
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Ricordiamo che il modello è parzialmente precompilato con i dati rilevabili dagli archivi dell’Istituto, prevede quattro sezioni:
- la prima per le avvertenze sulla compilazione del modulo;
- la seconda per i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
- la terza per la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la quarta per la delega al Patronato.
I redditi prodotti all’estero, rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:
- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.
Il decreto considera due tipologie di certificazione: quella relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e quella relativa agli altri redditi, prevedendo, inoltre, i casi nei quali le certificazioni possano essere sostituite da autocertificazioni.