Nella circolare n. 87 del 25 giugno 2012 l’Inps illustra le nuove modalità di calcolo, per l’anno 2012, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Per quanto riguarda il lavoro agricolo dipendente si ricorda che nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 27,70%.
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 27,70%.
Non solo, in fatto di contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 nel comparto degli operai agricoli a tempo determinato, l’Inps ricorda, poi che, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
► Guida alla contribuzione volontaria 2012 per gli autonomi
Per questa ragione i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2012, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,59% più quota base 0,11% (a questo riguardo può essere opportuno riferirsi alla circolare n.49 del 29 marzo 2012).
► La contribuzione volontaria dei lavoratori non agricoli
Mentre per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.
Nella circolare si riportano le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale del 7 giugno 2012 e valevoli per l’anno 2012, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2012.