Nonostante la congiuntura non sia delle migliori, molte Regioni italiane, con sforzi finanziari non indifferenti, stanno mettendo a punto dei Bandi per l’assegnazione dei cosiddetti voucher di conciliazione. Trattasi, nello specifico, di contributi che possono permettere, specie alle donne lavoratrici, di conciliare il lavoro con la famiglia grazie proprio all’aiuto economico che permette di sostenere le spese per quel che riguarda un asilo nido, un baby parking e, tra l’altro, anche la baby-sitter. Ma questo contributo, ai fini del reddito, è esentasse oppure scatta la tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)? A chiederselo è stata una Provincia della Regione Piemonte che al riguardo si è rivolta all’Agenzia delle Entrate al fine di capire se tale contributo abbia una natura reddituale e se, quindi, sia imponibile. Ebbene, al riguardo l’Amministrazione finanziaria dello Stato, con una specifica risoluzione, ha spiegato che tale contributo è esentasse se viene concesso direttamente al beneficiario che poi provvede a spenderlo per le finalità previste dal bando.
Il discorso cambia invece quando il bonus a Bando non viene concesso direttamente alla persona fisica, ma alla struttura che poi lo utilizza per il beneficiario che presenta istanza di accesso e prestazione del servizio. L’esenzione fiscale del voucher di conciliazione erogato direttamente a favore, ad esempio, delle donne in difficoltà, scatta, in accordo con quanto riporta FiscoOggi.it, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, in virtù del fatto che il contributo non rientra tra i redditi tassabili, ovverosia quelli diversi, quelli d’impresa, da lavoro autonomo, da capitale o da lavoro dipendente.
Se invece, come sopra accennato, la Provincia distribuisce i fondi non ai diretti beneficiari, ma alla struttura per l’erogazione dei servizi di conciliazione, allora la tassazione scatta in virtù del fatto che alla struttura viene erogato quello che in tutto e per tutto si prefigura come un compenso per l’attività svolta.