Il limite rientra fra le principali novità introdotte dalla riforma Fornero allo scopo principale di favorire la regolarizzazione dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore
In sintesi, prima della riforma del lavoro, il limite di 5.000 euro per i voucher lavoro occasionale accessorio veniva imposto ad ogni singolo committente, per cui il lavoratore poteva accumulare 4.999 euro di compensi per vari committenti superando di molto i 5.000 euro. Infatti, sommando senza limiti i voucher ricevuti dai vari committenti, nel limite di 5.000 euro per ognuno, il lavoratore poteva accumulare vari voucher e quindi un reddito molto più alto di 5.000 euro e inoltre fiscalmente esente.
Ma dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, il limite imposto dalla riforma Fornero è di 5.000 di reddito per ogni lavoratore, per anno solare e sommando tutti i committenti con un massimo totale di 5.000 euro per un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Questo limite complessivo è stato posto per motivi fiscali, in quanto i redditi sono considerati fiscalmente esenti.*
Il compenso per le prestazioni svolte nei confronti di imprenditori commerciali o dei professionisti non potrà superare i 2.000 euro annui di voucher ricevuti per ciascun committente, sempre nel limite massimo dei compensi annui fissato a 5.000 euro.
Così, in proposito, la legge: “Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di lavoro accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente” sempre sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Il datore di lavoro può verificare che il lavoratore, al quale intende affidare il lavoro occasionale, non abbia superato il limite dei 5.000 euro nell’anno solare, facendo firmare al lavoratore una dichiarazione preventivamente compilata dove il lavoratore certifica di non aver superato il limite economico di legge, dichiarando anche l’ammontare complessivo dei voucher per lavoro occasionale accessorio già ricevuti nel corso dell’anno.
NOTA
L’intervento sulla disciplina del lavoro mira a combattere l’utilizzo elusivo del lavoro occasionale accessorio. Con i commi 32 e 33 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 (riforma del lavoro Fornero), il legislatore ha voluto modificare e riscrivere gli articoli n. 70 e 72 del D. Lgs. n. 276 del 2003 (la riforma Biagi).
*La legge così chiarisce sul limite complessivo di 5.000 euro per anno solare al lavoratore non al committente: “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.