L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E chiarisce le modalità da seguire per l’autocertificazione della regolarità fiscale allo scopo di ovviare all’asseverazione per la responsabilità solidale negli appalti. Ovvero, spiega come l’appaltatore possa fare una dichiarazione sostitutiva in cui dichiara di aver versato regolrmente IVA e relative ritenute.
In caso di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, spiega l’Agenzia delle Entrate, il documento di asseverazione per i casi responsabilità solidale fiscale può essere sostituito da un’autocertificazione della regolarità fiscale. A condizione però che ne esistano i relativi requisiti, che vi indicheremo di seguito.
Di recente, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la stessa circolare n. 40/E, i requisiti necessari per sostituire l’autocertificazione della regolarità fiscale con il documento di asseverazione per la responsabilità solidale prevista in base all’articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 per i contratti stipulati a partire dall’entrata in vigore (12 agosto 2012) e solo per i pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012.
Il documento di asseverazione attestante la regolarità fiscale dovrebbe essere rilasciato da Caf o da professionisti abilitati per ovviare alla responsabilità solidale fiscale del datore di lavoro. Infatti, la responsabilità solidale scatta se l’appaltatore o subappaltatore non versa all’Erario le ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti e l’IVA relative all’appalto. L’asseverazione, invece, attesta la regolarità nei versamenti fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in alternativa all’asseverazione, è sufficiente l’autocertificazione della regolarità fiscale, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, che attesti la regolarità dei versamenti IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Ma in base a precisi requisiti. In dettaglio, la dichiarazione sostitutiva o autocertificazione deve indicare, riportare e contenere con chiarezza:
*il periodo nel quale l’IVA sulle fatture relative ai lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se alle suddette fatture è stato applicata l’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
*il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
*gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
* l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle relative al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
CHIARIMENTI
Il documento di asseverazione è stato introdotto dall’articolo 13-ter del DL Sviluppo, in sostituzione del comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006 sui soggetti responsabili del versamento di somme all’Erario in caso di appalto di opere e di servizi, e dai nuovi commi 28-bis e 28-ter. L’attestazione della regolarità fiscale è un nuovo onere per l’appaltatore e scatta se l’appaltatore o il subappaltatore non versa all’Erario le ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti e l’IVA relative all’appalto.
APPROFONDIMENTI
*La responsabilità dell’appaltatore con l’Agenzia delle Entrate
*Disciplina appalti 2013
*Responsabilità solidale estesa a trattamenti retributivi e contributivi