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Indennità disoccupazione in caso di dimissioni della lavoratrice madre

 Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 6/2013, chiarisce quando spetta l’indennità di disoccupazione se la lavoratrice madre si dimette volontariamente nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento: la fruizione dell’indennità spetta per legge anche in caso di dimissioni volontarie, ma solo se la richiesta viene inoltrata durante il primo anno di vita del figlio.

L’interpello è stato avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in seguito alle modifiche della L. n. 92/2012 sulla convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni, con preciso riferimento all’articolo 9 del D.Lgs. n. 124/2004 sulle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre, e all’articolo 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, modificato appunto dalla L. n. 92/2012 sul periodo di fruizione indennità di disoccupazione.

L’interpello è giustificato da un dubbio legittimo: in base alla L. n. 92/2012 (art. 55, comma 4), il diritto all’ammortizzatore sociale è valido per i primi tre anni di età del bambino, mentre prima era garantito sono per il suo primo anno di vita. La domanda è: “è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione durante tale arco di tempo anche in caso di dimissioni del lavoratore o lavoratrice?”

Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in base all’art 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre ha il diritto alla percezione di tutte le indennità di disoccupazione previste in caso licenziamento, compresa quella di disoccupazione involontaria, anche in caso di licenziamento volontario. A condizione che la richiesta di dimissioni o il licenziamento volontario avvenga entro il primo anno di vita del bambino.

Il Ministero sottolinea che per i fini oggetto dell’interpello non hanno inciso le modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 che ha esteso temporalmente l’istituto della convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, avendo tale norma «solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro».

Comunque, in base all’art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro e fino al compimento di un anno di età del bambino. In questo periodo la lavoratrice non può neppure essere sospesa dal lavoro, tranne che non sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un suo reparto, e può essere collocata in mobilità solo per cessazione dell’attività aziendale. In questo periodo, comunque, il lavoratore padre o la lavoratrice madre ha diritto all’indennità disoccupazione anche in seguito a dimissioni volontarie.

APPROFONDIMENTI
*Le dimissioni in gravidanza e il diritto all’indennità di disoccupazione
*Dimissioni e risoluzione consensuale, tutela lavoratrici in gravidanza o madri e padri lavoratori
*La tutela in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice in maternità

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