Con il messaggio Inps n. 20774 del 17 dicembre 2012, prende il via la Mini-Aspi 2012, la nuova prestazione previdenziale che dal 2013 sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria ed ha gli stessi requisiti richiesti per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti abrogata dalla riforma dal 1° gennaio 2013. La domanda entro il 2 aprile 2013.
Sul passaggio alla Mini-Aspi 2012, il messaggio dell’Inps dice: “La legge di riforma del 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto all’articolo 2, comma 69, lettera b) l’abrogazione dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Conseguentemente dal 1 gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l’art. 2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI”.
La Mini-ASpI a regime, quindi, sarà denominata mini-ASpI 2012 allo scopo di distinguerla dall’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti ridotti, che è poi l’ex indennità di disoccupazione. Tale denominazione dovrà essere riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale per la presentazione della domanda.
In base all’articolo 2, comma 24, la disciplina della prestazione relativa al 2012, esclusivamente per questo periodo, prevede i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. La durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione mini-ASpI.
Pertanto, la Mini-Aspi 2012 sarà riconosciuta in base ai requisiti richiesti e accertati per l’anno 2012 per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in vigore fino al 31 dicembre 2012, ovvero anzianità assicurativa di due anni e almeno 78 giornate di lavoro individuate con riferimento alla durata contrattuale, indipendentemente dallo stato di disoccupazione del lavoratore.
L’assegno Mini-Aspi 2012 sarà calcolato nella misura prevista per la mini-ASpI, ovvero per il 75% della retribuzione di riferimento e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
APPROFONDIMENTI
*La nuova indennità di disoccupazione mini Aspi 2012
*Aspi da gennaio 2013: requisiti per indennità mensile disoccupazione